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Sez. 3, Sentenza n. 3186 del 06/10/1969 (Rv. 343173 - 01)

PROVA CIVILE - RICHIESTA DI INFORMAZIONI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - FACOLTA DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - MANCATO ESERCIZIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1969-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/343173-01

PROVA CIVILE - RICHIESTA DI INFORMAZIONI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - FACOLTA DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - MANCATO ESERCIZIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La norma dell'art.213 cod proc civ, per cui il giudice puo richiedere di ufficio informazioni alla pubblica amministrazione, relativamente ad Atti o documenti dell'amministrazione stessa, concerne non un Obbligo, ma una facolta discrezionale, il cui mancato Esercizio non e suscettibile di Sindacato in Sede di legittimita. (Conf 2243-67, massima n 329435 e numerose altre).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 213

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)