Sez. 3, Sentenza n. 3186 del 06/10/1969 (Rv. 343173 - 01)
PROVA CIVILE - RICHIESTA DI INFORMAZIONI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - FACOLTA DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - MANCATO ESERCIZIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - RICHIESTA DI INFORMAZIONI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - FACOLTA DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - MANCATO ESERCIZIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La norma dell'art.213 cod proc civ, per cui il giudice puo richiedere di ufficio informazioni alla pubblica amministrazione, relativamente ad Atti o documenti dell'amministrazione stessa, concerne non un Obbligo, ma una facolta discrezionale, il cui mancato Esercizio non e suscettibile di Sindacato in Sede di legittimita. (Conf 2243-67, massima n 329435 e numerose altre).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 213
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)