Sez. U, Sentenza n. 4836 del 10/11/1977 (Rv. 388440 - 01)
COMUNITA EUROPEA - TUTELA GIURIDICA DELLE PERSONE RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA - CAMPO DI APPLICAZIONE - IN GENERE - COMPETENZE SPECIALI - OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - CONVENUTO DOMICILIATO IN UNO STATO - CITAZIONE DAVANTI AL GIUDICE DI ALTRO STATO - GIUDICE COMPETENTE - CRITERIO DI DETERMINAZIONE - FATTISPECIE.*
COMUNITA EUROPEA - TUTELA GIURIDICA DELLE PERSONE RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA - CAMPO DI APPLICAZIONE - IN GENERE - COMPETENZE SPECIALI - OBBLIGAZIONI E CONTRATTI - CONVENUTO DOMICILIATO IN UNO STATO - CITAZIONE DAVANTI AL GIUDICE DI ALTRO STATO - GIUDICE COMPETENTE - CRITERIO DI DETERMINAZIONE - FATTISPECIE.*
La convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, concernente la Competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - resa esecutiva con legge 21 giugno 1971, n 804- rende inoperanti, nei confronti delle persone domiciliate in uno stato contraente e convenute in giudizio in Italia, gli artt 2 e 4, n 1 e 2, cod proc civ. pertanto, le persone aventi domicilio nel territorio di uno stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalita, davanti agli organi giurisdizionali di tale stato, salva la possibilita di essere convenuti davanti ai giudici di altro stato contraente in virtu delle norme enunciate alle Sezioni 2 - 6 del titolo secondo della stessa convenzione: in particolare, nella materia contrattuale, tale possibilita e consentita dall'art 5, n 1, in virtu del quale il convenuto domiciliato in uno di tali stati puo essere citato in altro stato davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio e stata o deve essere eseguita, luogo da determinarsi in base alla legge applicabile al rapporto in conformita al diritto internazionale privato del giudice adito. (nella specie e risultato che il contratto era stato stipulato in Francia e, quindi, in applicazione dell'art 25 disp prel cod civ, e stato accertato, in base alla disciplina del codice civile francese, che l'obbligazione dedotta in giudizio doveva essere eseguita in Francia: conseguentemente e stata dichiarata la giurisdizione del giudice francese).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 25, Cod. Proc. Civ. art. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 4 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 4 com. 2, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 2, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 3, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 5, Legge 21/06/1971 num. 804
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)