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Sez. 1, Sentenza n. 6112 del 23/11/1979 (Rv. 402823 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - TERMINI DI COMPARIZIONE: CONGRUITA - CONGRUITA - SUSSISTENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1979-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402823-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - TERMINI DI COMPARIZIONE: CONGRUITA - CONGRUITA - SUSSISTENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

L'art 27, n 2, della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (resa esecutiva con la legge 21 giugno 1971, n 804), richiede, tra l'altro, per il riconoscimento della sentenza straniera, la condizione che al convenuto sia assicurato 'un termine congruò per la presentazione delle sue difese: il giudizio sulla congruita del termine a comparire e rimesso esclusivamente agli organi giudiziari dello stato al quale viene chiesto il riconoscimento della sentenza straniera, e deve essere fondato sulla valutazione delle concrete circostanze che caratterizzano di volta in volta la fattispecie, indipendentemente dall'applicazione delle norme processuali vigenti in materia nello stato di appartenenza dei giudici che hanno emesso la sentenza. (V 4836/77, mass n 388440).*

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 27, Legge 21/06/1971 num. 804

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)