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Sez. 6, Sentenza n. 6929 del 22/06/1982 Ud. (dep. 10/07/1982) Rv. 154563 - 01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (SINGOLI PRODOTTI) - VINI - IN GENERE - ZUCCHERO E SOSTANZE EDULCORANTI - ABROGAZIONE DELL'ART. 76 D.P.R. 12 FEBBRAIO 1965 N. 162 IN MATERIA DI VINI, PERCHÉ IN CONTRASTO COL REGOLAMENTO CEE 816/70 - ESCLUSIONE - POSSIBILITÀ DI CONSENTIRE LO ZUCCHERAGGIO DEI VINI IN ITALIA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-06-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/154563-01

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - PRODOTTI ALIMENTARI (SINGOLI PRODOTTI) - VINI - IN GENERE - ZUCCHERO E SOSTANZE EDULCORANTI - ABROGAZIONE DELL'ART. 76 D.P.R. 12 FEBBRAIO 1965 N. 162 IN MATERIA DI VINI, PERCHÉ IN CONTRASTO COL REGOLAMENTO CEE 816/70 - ESCLUSIONE - POSSIBILITÀ DI CONSENTIRE LO ZUCCHERAGGIO DEI VINI IN ITALIA - ESCLUSIONE.*

Non è ipotizzabile la abrogazione tacita dell'art. 76 d.P.R. 12 febbraio 1965 n. 162, in materia di vini, perché confliggente con gli articoli 18 e 19 regolamento CEE n. 816/70; infatti detto regolamento dispone che lo zuccheraggio dei vini possa effettuarsi soltanto nelle regioni viticole in cui sia tradizionalmente o eccezionalmente praticato; pertanto poiché in Italia lo zuccheraggio è punito come reato, quel regolamento CEE non ha modificato i divieti preesistenti. (Conf mass n 122540; (Conf mass n 116572).*

Riferimenti normativi: DPR 12/02/1965 num. 162 art. 76 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)