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Sez. 1, Ordinanza n. 14367 del 08/07/2005 (Rv. 582008 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | In genere.
Stato
decisa il 2005-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582008-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

Nel quadro della nuova disciplina di cui all'art. 42 cod. proc. civ., come novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, non vi è più spazio per una discrezionale, e non sindacabile, facoltà di sospensione del processo, esercitabile dal giudice al di fuori dei casi tassativi di sospensione legale; conseguentemente è sempre impugnabile, ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ., ogni sospensione del processo, quale che ne sia la motivazione, ed il ricorso deve essere accolto ogni qualvolta non si sia in presenza di un caso di sospensione "ex lege". (Nella specie è stato escluso il rapporto di pregiudizialità tra il giudizio sospeso, avente ad oggetto l'azione di responsabilità promossa da una società a responsabilità limitata nei confronti dei suoi amministratori, ed il giudizio, pendente tra diverse parti, volto all'accertamento dell'intestazione fiduciaria delle quote della medesima società o, in subordine, alla revoca per ingratitudine della donazione delle stesse quote).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)