Sez. 2, Sentenza n. 12280 del 16/11/1992 (Rv. 479564 - 01)
Religione culti e chiese - Chiesa cattolica, Città del Vaticano - Enti ecclesiastici - Autorizzazione - Per acquisto di beni | Eredità e donazioni disposte a favore di persone giuridiche - Autorizzazione governativa rilasciata dopo la morte del donante - Efficacia "ex tunc" dell'accettazione.
Religione culti e chiese - Chiesa cattolica, Città del Vaticano - Enti ecclesiastici - Autorizzazione - Per acquisto di beni
L'autorizzazione governativa ad accettare eredità e donazioni disposte a favore di persone giuridiche è costituita da un provvedimento amministrativo diretto a rimuovere un limite posto dall'ordinamento al libero esercizio di un diritto. Come tale l'autorizzazione, operando dall'esterno, non condiziona l'esistenza e la validità dell'accettazione, ma attribuisce a questa efficacia "ex tunc" anche nel caso in cui essa sia stata rilasciata dopo la morte del donante.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 17, Cod. Civ. art. 769
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)