Sez. 2, Sentenza n. 7862 del 19/07/1995 (Rv. 493343 - 01)
RELIGIONE CULTI E CHIESE - CHIESA CATTOLICA, CITTÀ DEL VATICANO - ENTI ECCLESIASTICI - AUTORIZZAZIONE - IN GENERE | Accettazione delle donazioni - Autorizzazione prevista dall'art. 9 della legge n. 848 del 1929 - Natura - Condizione legale di efficacia - Configurabilità - Incidenza su posizioni di interesse legittimo - Conseguenze - Conseguimento, revoca o annullamento dell'autorizzazione - Giurisdizione del giudice ordinario - Esclusione.
RELIGIONE CULTI E CHIESE - CHIESA CATTOLICA, CITTÀ DEL VATICANO - ENTI ECCLESIASTICI - AUTORIZZAZIONE - IN GENERE
L'autorizzazione governativa all'accettazione di donazioni (eredità o legati), prevista per gli enti ecclesiastici dall'art. 9 della legge 27 maggio 1929 n. 848 e successive modifiche, non fa parte della sequenza procedimentale, di natura strettamente privatistica, volta a perfezionare la donazione o l'atto di liberalità, ma è un provvedimento amministrativo diretto a rimuovere un limite posto dall'ordinamento al libero esercizio di un diritto, il quale opera "ab extrinseco" e costituisce una "condicio iuris" nei riguardi dell'efficacia e non dell'esistenza o validità dell'accettazione. Detto provvedimento è diretto unicamente ad incidere su posizioni di interesse legittimo, al pari di qualsiasi altro atto autorizzativo o abilitativo della P.A. che sia inteso a rimuovere un ostacolo di natura pubblicistica all'esercizio di un diritto, con la conseguenza che la posizione giuridica soggettiva dell'interessato di fronte all'ottenimento, revoca o annullamento dell'atto autorizzativo è di mero interesse legittimo e come tale sfugge alla giurisdizione del giudice ordinario.
Riferimenti normativi: Legge 27/05/1929 num. 848 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)