diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 20366 del 24/07/2008 (Rv. 604710 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA) | Indennità di cui agli artt. 41 e 44 d.P.R. n. 314 del 1990 - Posizione giuridica soggettiva del medico - Interesse legittimo - Conseguenze sulla percezione delle indennità.
Stato
decisa il 2008-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604710-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA)

In tema di trattamento normativo ed economico del personale sanitario a rapporto convenzionale, le indennità di cui agli artt. 41 (indennità di qualificazione dello studio professionale) e 44 (indennità per il miglioramento degli studi) del d.P.R. n. 314 del 1990, costituiscono oggetto non già di un diritto perfetto ed immediatamente esigibile bensì di un interesse legittimo che può essere soddisfatto solo all'esito di un bilanciamento discrezionale, affidato alla regione, tra il numero complessivo dei medici richiedenti e le disponibilità economiche. Pertanto, il medico il quale abbia ottenuto indennità inferiori alla misura prevista dall'accordo nazionale in forma condizionata non può direttamente dolersi della lesione del proprio credito, a meno che non sostenga l'illegittimità dell'impiego della discrezionalità da parte della regione.

Riferimenti normativi: DPR 28/09/1990 num. 314 art. 41 CORTE COST., DPR 28/09/1990 num. 314 art. 44, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)