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Sez. 1, Sentenza n. 3036 del 12/08/1976 (Rv. 381811 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITA - IN GENERE - CONDIZIONI - PER FISICA IMPOSSIBILITA DI COABITAZIONE CON LA MOGLIE - NUOVA DISCIPLINA EX LEGGE N 151 DEL 1975 - PROVA DELLA NON COABITAZIONE - SUFFICIENZA - GIUDIZI PENDENTI - JUS SUPERVENIENS - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1976-08-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381811-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITA - IN GENERE - CONDIZIONI - PER FISICA IMPOSSIBILITA DI COABITAZIONE CON LA MOGLIE - NUOVA DISCIPLINA EX LEGGE N 151 DEL 1975 - PROVA DELLA NON COABITAZIONE - SUFFICIENZA - GIUDIZI PENDENTI - JUS SUPERVENIENS - APPLICABILITA.*

Mentre, prima dell'entrata in vigore della legge n 151 del 1975, l'Azione di disconoscimento della paternita poteva essere esperita con successo se l'attore avesse dimostrato la fisica impossibilita di coabitare con la moglie al tempo del concepimento (art 235 n 1 cod civ), dopo l'entrata in vigore della detta legge e sufficiente la semplice prova della non coabitazione, e l'art 235 cod civ, cosi modificato, puo essere applicato anche se sopravvenuto in corso di causa, poiche dal complesso delle Disposizioni transitorie della legge n 151 cit si evince che il legislatore ha stabilito la applicabilita del nuovo diritto di famiglia a tutte le situazioni giuridiche non ancora esaurite.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 235 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 3, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 229 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)