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Sez. 1, Sentenza n. 3786 del 29/07/1978 (Rv. 393324 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITA - IN GENERE - DOMANDA PROPOSTA SOTTO IL VIGORE DELLA NORMATIVA ANTERIORE ALLA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA EX LEGGE N 151 DEL 1975 - SENTENZA DI RIGETTO - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA - SOPRAVVENIENZA DELLA PREDETTA LEGGE - CASSAZIONE CON RINVIO - NECESSITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1978-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393324-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITA - IN GENERE - DOMANDA PROPOSTA SOTTO IL VIGORE DELLA NORMATIVA ANTERIORE ALLA RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA EX LEGGE N 151 DEL 1975 - SENTENZA DI RIGETTO - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA - SOPRAVVENIENZA DELLA PREDETTA LEGGE - CASSAZIONE CON RINVIO - NECESSITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

Nel giudizio di legittimita, instaurato avverso la sentenza che abbia rigettato la domanda di disconoscimento di paternita, proposta, sotto il vigore della normativa anteriore alla riforma del diritto di famiglia di cui alla legge 19 maggio 1975 n 151, in relazione alle ipotesi della fisica impossibilita di coabitazione dei coniugi e dell'adulterio della moglie con occultamento della gravidanza, la sopravvenienza dell'indicata legge, di immediata applicabilita nei giudizi pendenti, non implica la Cassazione con rinvio di detta sentenza, qualora questa sia fondata su accertamenti idonei a negare ingresso al disconoscimento della paternita anche secondo le corrispondenti ipotesi previste dal nuovo testo dell'art 235 cod civ (mancata coabitazione dei coniugi nel periodo compreso fra il trecentesimo ed il centottantesimo giorno prima della nascita; adulterio della moglie in via alternativa e non concorrente con l'occultamento della gravidanza e della nascita). (V 3036/76, mass n 381811; (V 852/76, mass n 379519).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 235 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 93, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 229 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)