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Sez. L, Sentenza n. 2133 del 31/01/2014 (Rv. 629929 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Trattamento pensionistico - Emolumenti rilevanti - Caratteri - Continuità della percezione e correlazione alla prestazione lavorativa ordinaria - Necessità - Conseguenze - Indennità di incentivazione (o di presenza) dei dipendenti A.R.I.N. - Computabilità ai fini pensionistici - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629929-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE

In materia di emolumenti suscettibili di essere computati ai fini del trattamento pensionistico, il carattere della continuità deve essere valutato in relazione alla particolare natura di ciascun compenso ed alla sua correlazione alla prestazione lavorativa ordinaria. Ne consegue che l'indennità di incentivazione (o di presenza) ha carattere continuativo ove essa, sebbene erogata per le sole giornate di effettiva presenza, sia causalmente correlata alla prestazione lavorativa ordinaria, divenendo computabile nel trattamento pensionistico in forza dell'art. 30 del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva riconosciuto il carattere continuativo dell'indennità di incentivazione dei dipendenti dell'Azienda Risorse Idriche di Napoli S.p.A., escludendo, tuttavia, che essa potesse essere computata ai fini del trattamento pensionistico, in quanto il lavoratore si era limitato a produrre soltanto gli statini paga relativi a tre mesi dell'ultimo anno, senza fornire prova adeguata della circostanza che essa avesse contribuito a comporre lo stipendio medio dell'ultimo anno di servizio).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/02/1983 num. 55 art. 30 com. 2 n. 1, Legge 26/04/1983 num. 131 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)