diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 8114 del 28/03/2008 (Rv. 602518 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Pensioni aziendali dei dipendenti dell'AMAN - Base di calcolo - Indennità di incentivazione prevista dalla disciplina aziendale dell'A.M.A.N. - Inclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602518-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE

In tema di trattamento pensionistico dei dipendenti dell'AMAN, (Azienda Municipalizzata Acquedotto di Napoli), ora ARIN, l'indennità di incentivazione (o di presenza) è computabile, nella base di calcolo del trattamento, alla stregua della disciplina aziendale che ha equiparato, dal 1° gennaio 1987, i criteri di determinazione della base di calcolo a quello dei dipendenti degli enti locali, e dell'art. 30 del d.l. n. 55 del 1983, convertito in legge n. 131 del 1983, secondo cui possono rientrarvi tutti gli emolumenti, fissi e continuativi, dovuti come remunerazione dell'attività lavorativa.

Riferimenti normativi: Legge 11/04/1955 num. 379 art. 12, Legge 05/12/1959 num. 1077 art. 15, Legge 26/04/1983 num. 131 CORTE COST., Decreto Legge 28/02/1983 num. 55 art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)