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Sez. 3, Sentenza n. 438 del 19/01/1987 (Rv. 450181 - 01)

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - IN GENERE - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - ART. 46 LEGGE 3 MAGGIO 1982 N. 203 - GIUDIZI PENDENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE - INAPPLICABILITÀ - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1987-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450181-01

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - IN GENERE - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE - ART. 46 LEGGE 3 MAGGIO 1982 N. 203 - GIUDIZI PENDENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE - INAPPLICABILITÀ - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 46 e 53 della legge n. 203 del 1982 - per pretesa violazione dell'art. 3 della Costituzione, ove interpretati nel senso di prescrivere il tentativo di conciliazione solo precedentemente alla istaurazione del giudizio ma non anche per le controversie già in corso - in quanto l'assunta diversità di trattamento trova valida giustificazione nella diversità delle due situazioni, rapportate all'esigenza di non fare regredire il processo, ormai instaurato, ad una fase conciliativa preprocessuale. (Conf 3015/85, mass n 440729).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)