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Sez. 3, Sentenza n. 3015 del 17/05/1985 (Rv. 440729 - 01)

CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - SANATORIA EX ART. 5 DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - INAPPLICABILITÀ ALLE CONTROVERSIE IN CORSO - QUESTIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEL PREDETTO ART. 5 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1985-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440729-01

CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - SANATORIA EX ART. 5 DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - INAPPLICABILITÀ ALLE CONTROVERSIE IN CORSO - QUESTIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEL PREDETTO ART. 5 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge n. 203 del 1982 - per preteso contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della non configurabilità della sanatoria dell'inadempimento con riferimento alle situazioni oggetto di controversia in corso - perché la diversità delle ipotesi, rapportate a differenti momenti, situazioni e stati processuali, giustifica la regolamentazione in maniera differenziata e cioè la possibilità o meno dell'esperimento della procedura di conciliazione a seconda che il procedimento giudiziario sia o meno avviato al momento dell'entrata in vigore della legge. (V 18/83, mass n 424811).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)