Sez. 1, Sentenza n. 6562 del 17/07/1997 (Rv. 506092 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - IN GENERE | Fattispecie antecedente l'abrogazione dell'art. 797 cod. proc. civ. - Giudizio di merito iniziato, in Italia, sullo stesso rapporto, dopo il passaggio in giudicato, all'estero, della sentenza straniera - Rapporti con l'instaurato giudizio di delibazione - Litispendenza o pregiudizialità necessaria - Sussistenza - Esclusione.
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - IN GENERE
Vigente l'art. 797 cod. proc. civ., deve essere esclusa, nei rapporti fra il giudizio di delibazione ed il giudizio di merito fondato sul medesimo rapporto sul quale sia già intervenuta e passata in giudicato la pronuncia del giudice straniero da delibare, non solo ogni situazione di litispendenza, ma anche ogni rapporto di pregiudizialità necessaria. Ne consegue che la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio non dipende, in alcun modo dall'efficacia - o meno - della sentenza straniera che abbia già regolato il rapporto fra le parti con effetto di giudicato, ma potrà rivelarsi superflua, qualora abbia contenuto identico a quello della sentenza straniera, ovvero se contrastante con la decisione straniera che abbia acquistato effetti civili in Italia e nel caso in cui l'eccezione di giudicato non sia stata sollevata nel processo in corso, potrà legittimare il ricorso allo strumento dell'impugnazione per revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 5, cod. proc. civ., con la conseguente rimozione della sentenza successivamente emanata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 72, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 73, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 74, Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)