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Sez. 3, Sentenza n. 985 del 09/04/1974 (Rv. 368921 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - INDICAZIONE DELL'UFFICIO DEL REGISTRO E DEL NUMERO DELLA BOLLETTA - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1974-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368921-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - INDICAZIONE DELL'UFFICIO DEL REGISTRO E DEL NUMERO DELLA BOLLETTA - SUFFICIENZA.*

L'art 366 n 5 cod proc civ non richiede la trascrizione integrale della bolletta del deposito per il caso di soccombenza, ma esige soltanto l'enunciazione dei dati essenziali idonei a dimostrare l'anteriorita del versamento rispetto alla notifica del ricorso. Tale esigenza e soddisfatta quando nell'originale del ricorso e nella copia del ricorso stesso notificata alla controparte siano indicati l'ufficio del registro, presso il quale il deposito e stato effettuato, e il numero della bolletta. (Conf 524'70, mass n 345570).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)