Sez. 3, Sentenza n. 985 del 09/04/1974 (Rv. 368921 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - INDICAZIONE DELL'UFFICIO DEL REGISTRO E DEL NUMERO DELLA BOLLETTA - SUFFICIENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - INDICAZIONE DELL'UFFICIO DEL REGISTRO E DEL NUMERO DELLA BOLLETTA - SUFFICIENZA.*
L'art 366 n 5 cod proc civ non richiede la trascrizione integrale della bolletta del deposito per il caso di soccombenza, ma esige soltanto l'enunciazione dei dati essenziali idonei a dimostrare l'anteriorita del versamento rispetto alla notifica del ricorso. Tale esigenza e soddisfatta quando nell'originale del ricorso e nella copia del ricorso stesso notificata alla controparte siano indicati l'ufficio del registro, presso il quale il deposito e stato effettuato, e il numero della bolletta. (Conf 524'70, mass n 345570).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)