Sez. 3, Sentenza n. 524 del 04/03/1970 (Rv. 345570 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - INDICAZIONE DELL'UFFICIO DEL REGISTRO E DEL NUMERO DELLA QUIETANZA - SUFFICIENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - INDICAZIONE DELLA QUIETANZA DEL DEPOSITO PER MULTA - INDICAZIONE DELL'UFFICIO DEL REGISTRO E DEL NUMERO DELLA QUIETANZA - SUFFICIENZA.*
L'indicazione, nell'originale del ricorso per Cassazione e nella copia notificata alla controparte, dell' ufficio del registro e del numero della bolletta sono sufficienti alla individuazione della quietanza di deposito per il caso di soccombenza e ad assicurare che il deposito e stato effettuato, nella misura prescritta, anteriormente alla proposizione della impugnazione. La mancata menzione della data della bolletta e dell'importo versato non e, pertanto, causa di inammissibilita del ricorso. (Conf 3806-68, massima n 337230 213-68, massima n 331100 ed altre V anche 115-70, massima n 344844 4000-68, massima n 337579).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)