Sez. 5, Sentenza n. 11176 del 15/05/2006 (Rv. 590040 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE - AZIENDE, NAVI, AEROMOBILI | Azienda - Determinazione del valore - Passività deducibili - Fondi di ammortamento - Configurabilità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE - AZIENDE, NAVI, AEROMOBILI
In tema di imposta di successione, ai fini della determinazione della base imponibile, relativamente alle aziende comprese nell'attivo ereditario, non costituiscono passività deducibili, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, i fondi di ammortamento esposti nella contabilità aziendale, i quali non incidono negativamente sul capitale economico, ma rappresentano soltanto uno strumento contabile finalizzato a frazionare l'incidenza di un costo in una pluralità di annualità, tendenzialmente coincidenti con il periodo di utilizzazione economica del bene al quale si riferiscono.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)