Sez. 5, Sentenza n. 8347 del 10/04/2006 (Rv. 588624 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE - AZIENDE, NAVI, AEROMOBILI | Fondi di ammortamento - Deducibilità dall'attivo ereditario - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE - AZIENDE, NAVI, AEROMOBILI
In tema d'imposta di successione, l'art. 15 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, assumendo, quale indicatore della base imponibile relativamente alle aziende cadute in successione, il criterio del valore venale, esclude la possibilità di dedurre dall'attivo ereditario i fondi di ammortamento esposti nella contabilità dell'azienda, i quali, costituendo null'altro che un meccanismo contabile finalizzato a suddividere l'incidenza di un costo in una pluralità di annualità, tendenzialmente coincidenti con il periodo di utilizzazione del bene al quale si riferiscono, non rappresentano passività effettivamente incidenti in senso negativo sul capitale economico dell'azienda.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)