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Sez. L, Sentenza n. 5008 del 27/04/1992 (Rv. 476997 - 01)

Ordinamento giudiziario - Magistrati onorari | Disciplina ex artt. 35 e 36 Cost. e principi propri del rapporto di pubblico impiego - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476997-01

Ordinamento giudiziario - Magistrati onorari

Al servizio onorario - che non è riconducibile ad un rapporto di lavoro (nè subordinato né autonomo) e che comprende l'attività di vice pretore onorario, ancorché incaricato di funzioni giudiziarie o "reggente" - non sono applicabili gli artt. 35 e 36 Cost., né le regole ed i principi propri del rapporto di pubblico impiego, essendo i compensi per detto servizio (i quali hanno natura indennitaria o di ristoro delle spese) disciplinari, ove previsti, esclusivamente dalle fonti che li contemplano, con esclusione della possibilità d'integrare tale specifica disciplina mediante il ricorso a regole dettate per rapporti di natura diversa.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 35, Costituzione art. 36, Costituzione art. 54 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 32 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 101 CORTE COST., Legge 18/05/1974 num. 217 art. 1, Legge 18/05/1974 num. 217 art. 2, Legge 04/08/1977 num. 516 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)