Sez. L, Sentenza n. 285 del 15/01/1996 (Rv. 495414 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI | Vice pretore onorario reggente - Qualificazione del rapporto - Lavoro subordinato o autonomo ex art. 409 cod. proc. civ. - Configurabilità - Esclusione - Compenso - Funzione indennitaria e di ristoro delle spese - Ritardo nell'adempimento - Diritto ad interessi e rivalutazione ex art. 429 cod. proc. civ. - Esclusione - Regime generale di cui all'art. 1224 cod. civ. - Applicabilità.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - MAGISTRATI ONORARI
Il vice pretore onorario, ancorché incaricato della reggenza di una pretura, presta un servizio onorario, inerente allo svolgimento di una pubblica funzione, che non è riconducibile all'ambito di un rapporto di lavoro, né di carattere subordinato, né di carattere autonomo, e quindi ad alcuna delle ipotesi di prestazione di lavoro contemplate dall'art. 409 cod. proc. civ. Pertanto al compenso previsto in suo favore - avente natura indennitaria e di ristoro delle spese - non si applica, neanche in via d'analogia, il regime giuridico del ritardo nell'adempimento di cui all'art. 429 cod. proc. civ., ma quello generale di cui all'art. 1224 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)