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Sez. U, Sentenza n. 2380 del 23/08/1973 (Rv. 365740 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - ISTITUTO 'MARIA RIMOLDÌ DI COMO - ESCLUSIONE - ISTITUZIONE DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA - CONTROVERSIE CON I DIPENDENTI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1973-08-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365740-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - ISTITUTO 'MARIA RIMOLDÌ DI COMO - ESCLUSIONE - ISTITUZIONE DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA - CONTROVERSIE CON I DIPENDENTI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

L'istituto Maria rimoldi (orfanotrofio femminile dell' immacolata) di Como e un ente pubblico non economico, in quanto trattasi di una istituzione di assistenza e beneficienza riconosciuta e controllata dallo stato, giusta le norme e i principi di cui alla legge 17 luglio 1890, n 6972, avente lo scopo - come si desume dallo statuto - di provvedere gratuitamente al ricovero, al mantenimento, all'educazione ed all'istruzione di fanciulle povere ed orfane del comune di Como. Il predetto carattere non di lucro non viene meno a causa della possibilita di accogliere nell'istituto, esistendo posti disponibili, fanciulle non povere o povere di altri comuni, verso il pagamento di una retta, giacche quest'ultima attivita e solo facoltativa e subordinata. Non contrasta, infine, con la legislazione vigente la circostanza che le fanciulle ricoverate ricevono la istruzione elementare nell'istituto, perche, da un lato, l'art 1, lett b) della citata legge n 6972 del 1890 considera tra i fini caratteristici delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza anche il procurare l'istruzione, mentre, dall'altro, l'art 33 della Costituzione e la legislazione scolastica consentono agli enti pubblici diversi dallo stato di istituire e gestire proprie scuole. Pertanto, le controversie in ordine al rapporto di impiego tra il suddetto istituto e i dipendenti rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (nella specie trattavasi di vertenza promossa da un'insegnante della scuola elementare parificata esistente presso l'istituto e da questo gestita).*

Riferimenti normativi: Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 30 CORTE COST., Costituzione art. 33, Legge 17/07/1890 num. 6972 art. 1 CORTE COST., Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)