Sez. U, Sentenza n. 3190 del 06/06/1979 (Rv. 399562 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - ISTITUZIONI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (OPERE PIE) - ENTE COMUNALE DI ASSISTENZA - IN GENERE - ASILO DI MENDICITA - CASA DI RIPOSO VILLA RENDE GESTITO ED AMMINISTRATO DALL'ENTE COMUNALE DI ASSISTENZA DI CAVA DEI TIRRENI - AUTONOMA IMPRESA GESTITA DA ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - RAPPORTO DI LAVORO DELL'ASILO CON I DIPENDENTI - NATURA PUBBLICISTICA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - ISTITUZIONI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (OPERE PIE) - ENTE COMUNALE DI ASSISTENZA - IN GENERE - ASILO DI MENDICITA - CASA DI RIPOSO VILLA RENDE GESTITO ED AMMINISTRATO DALL'ENTE COMUNALE DI ASSISTENZA DI CAVA DEI TIRRENI - AUTONOMA IMPRESA GESTITA DA ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - RAPPORTO DI LAVORO DELL'ASILO CON I DIPENDENTI - NATURA PUBBLICISTICA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
L'asilo di mendicita casa di riposo villa rende, gestito e amministrato dall'ente comunale di assistenza di cava dei tirreni, non integra un'autonoma impresa gestita da ente pubblico non economico, atteso che, senza fini di lucro e senza una organizzazione di tipo imprenditoriale, svolge attivita benefica di accoglimento e mantenimento gratuito dei poveri inabili al lavoro. Ne consegue che le prestazioni lavorative subordinate, che vengano effettuate in favore di detto asilo con retribuzione predeterminata e continuita, nonche in forza di un atto o comportamento del suddetto datore di lavoro, ancorche successivo all'inizio delle prestazioni medesime, che evidenzi la sua inequivoca volonta di inserirle nell'ambito della propria organizzazione pubblicistica ed in correlazione agli indicati scopi istituzionali, integrano un rapporto di pubblico impiego, devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (V 2434/77, mass n 386152; (V 2380/73, mass n 365740).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)