Sez. L, Sentenza n. 699 del 22/01/1992 (Rv. 475404 - 01)
Responsabilità patrimoniale - Cause di prelazione - Privilegi - Generale sui mobili - Crediti per contributi di previdenza sociale | Crediti relativi a contributi anche di malattia dovuti per se stesso dall'esercente un'attività agricola, artigiana o commerciale - Inclusione.
Responsabilità patrimoniale - Cause di prelazione - Privilegi - Generale sui mobili - Crediti per contributi di previdenza sociale
Le norme degli artt. 2753 e 2754 cod. civ. (secondo le quali - nel testo di cui all'art. 4 della legge n. 426 del 1975 - hanno privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti derivanti da omissioni contributive ad istituti, enti o fondi speciali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti nonché i crediti per i contributi dovuti per forme di tutela previdenziale diverse da quelle i.v.s. e, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare, gli accessori relativi a tali due categorie di crediti) debbono essere fatte oggetto - come rilevato anche dalla Corte Costituzionale con sentenza (interpretativa di rigetto) n. 526 del 1990 - d'interpretazione estensiva, con la conseguenza che detto privilegio deve essere riconosciuto all'INPS anche per i crediti relativi a contributi, pure di malattia, dovuti per se stesso dall'esercente un'attività agricola, artigiana o commerciale.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38, Cod. Civ. art. 2753 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2754 CORTE COST., Legge 29/07/1975 num. 426 art. 4, Legge 29/07/1975 num. 426 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)