Sez. 3, Sentenza n. 5001 del 05/06/1997 (Rv. 504948 - 01)
AZIENDA - CESSIONE - DEBITI - IN GENERE | Contributi per l' assicurazione obbligatoria per l'I.V.S. dell' imprenditore cedente - Applicabilità dell' art. 2112, secondo comma, cod. civ. - Esclusione - Fondamento.
AZIENDA - CESSIONE - DEBITI - IN GENERE
Poiché dal combinato disposto degli artt. 2082 e 2555 cod. civ. si evince che l' attività economica dell' imprenditore per la produzione o lo scambio di beni o servizi non rientra, a differenza del lavoro altrui, dipendente o autonomo, nei fattori della produzione che egli organizza, l' obbligo del medesimo di provvedere ai versamenti contributivi all' I.N.P.S. per l' assicurazione obbligatoria per l' I.V.S. anche relativamente a se stesso (artt. 1 e 10 legge 22 luglio 1966 n. 613 e art. 2 legge 2 agosto 1990 n. 233), non grava in solido sul cessionario (art. 2112, secondo comma cod. civ.) nel caso di trasferimento di azienda (art. 2558 cod. civ.), mentre il relativo debito nei confronti dell' istituto previdenziale, essendo personale, non inerisce all' esercizio aziendale (art. 2560 cod. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2116, Cod. Civ. art. 2555, Cod. Civ. art. 2560, Legge 22/07/1966 num. 613 art. 1 CORTE COST., Legge 22/07/1966 num. 613 art. 10, Legge 02/08/1990 num. 233 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)