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Sez. 2, Sentenza n. 19044 del 03/09/2010 (Rv. 614629 - 01)

VENDITA - OGGETTO DELLA VENDITA | Vendita di immobile - Individuazione - Criteri - Contrasto tra le indicazioni topografico - Catastali ed elementi estrinseci alla descrizione obiettiva del bene - Prevalenza dei primi - Limiti.
Stato
decisa il 2010-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614629-01

VENDITA - OGGETTO DELLA VENDITA

Nella compravendita dei beni immobili, l'indicazione del bene alienato deve essere effettuata in base alla descrizione obiettiva ed alle indicazioni topografico-catastali e non già secondo riferimenti soggettivi o situazioni di mero fatto che possono essere rilevanti per particolari fini (come l'usucapione, la determinazione del prezzo, l'evizione), ma non quando si controverta sulla estensione e sui limiti dell'effetto traslativo, in ordine al quale l'eventuale contrasto tra i dati descrittivi e catastali con elementi estrinseci alla descrizione obiettiva del bene deve essere risolto dando rilievo alla individuazione tecnico topografica dell'immobile, salvo che altre clausole negoziali, ancorché relative alla disciplina di rapporti ed effetti accessori, non siano coerenti con tale accertamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1537, Cod. Civ. art. 1538

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)