Sez. 2, Sentenza n. 12631 del 21/12/1993 (Rv. 484807 - 01)
Vendita - Oggetto della vendita | Immobile - Individuazione - Criteri - Contrasto tra i dati descrittivi e catastali ed elementi estrinseci alla descrizione obiettiva del bene - Prevalenza dei primi - Limiti.
Vendita - Oggetto della vendita
Nella compravendita dei beni immobili, l'indicazione del bene alienato deve essere effettuata in base alla descrizione obiettiva ed alle indicazioni topografico-catastali e non già secondo riferimenti soggettivi o situazioni di mero fatto che possono essere rilevanti per particolari fini (come l'usucapione, la determinazione del prezzo, l'evizione) ma non nel caso in cui si controverta sulla estensione e sui limiti dell'effetto traslativo, in cui l'eventuale contrasto tra i dati descrittivi e catastali con elementi estrinseci alla descrizione obiettiva del bene deve essere risolto dando rilievo alla individuazione tecnico topografica dell'immobile salvo che altre clausole negoziali, ancorché relative alla disciplina di rapporti ed effetti accessori non siano coerenti con tale accertamento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1537, Cod. Civ. art. 1538
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)