Sez. 5, Sentenza n. 19725 del 17/09/2010 (Rv. 615293 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta provinciale di trascrizione - Società di consulenza per la circolazione - Avviso di accertamento - Motivazione "per relationem" - Ammissibilità - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, prevista dall'art. 56 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, non è nulla e deve ritenersi sufficiente la motivazione dell'avviso di accertamento emesso nei confronti di società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto - obbligata in solido con il debitore principale, per il quale abbia svolto pratiche amministrative - che rinvii all'atto di messa in mora previamente comunicato, contenente l'elenco analitico degli importi relativi a ciascuna formalità, con i rispettivi numeri di codice, riscontrabili sul registro-giornale che la predetta impresa di consulenza è obbligata a tenere ai sensi dell'art. 6 della legge 8 agosto 1991, n. 264, essendo conseguentemente in condizione di conoscere l'"an" ed il "quantum" della pretesa tributaria, atteso che tale registro contiene gli elementi di identificazione del committente e del mezzo di trasporto, la data e la natura dell'incarico, nonché gli adempimenti cui l'incarico si riferisce.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1991 num. 264 art. 6, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 56
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)