Sez. 5, Sentenza n. 13335 del 10/06/2009 (Rv. 608522 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE | Motivazione dell'avviso di accertamento - Contenuto - Distinzione a seconda dell'atto impositivo - Necessità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE
In materia tributaria, la motivazione dell'atto impositivo, avendo la funzione di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa e di mettere il contribuente in grado di conoscere l'"an" ed il "quantum" della pretesa tributaria, per approntare idonea difesa, deve essere differenziata - anche alla luce del principio di cui all'art. 97 Cost. - in relazione alla funzione di ciascun atto impositivo. Devesi, pertanto, distinguere tra l'atto, più semplificato, di mera liquidazione dell'imposta corrispondente a quanto dichiarato dal contribuente, quale l'attività di liquidazione ex art. 36 bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, avente carattere estremamente elementare, tanto da richiedere procedure automatizzate, e quello di vero e proprio accertamento di un'imposta perchè non dichiarata o maggiore di quella dichiarata, che richiede, invece, un'adeguata motivazione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)