Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21802 del 24/09/2013 (Rv. 627814 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - STATO D'INSOLVENZA - IN GENERE | Rilevanza delle cause - Esclusione - Prospettive di superamento nel breve periodo - Necessità - Fattispecie relativa a spese di inizio attività e contrasti fra i soci.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - STATO D'INSOLVENZA - IN GENERE
Ai fini della dichiarazione di fallimento, lo stato di insolvenza deve essere valutato secondo dati oggettivi, prescindendo da qualsiasi indagine in ordine alle relative ragioni; pertanto, nessuna rilevanza hanno le cause che lo hanno determinato, a meno che da esse non possa evincersi una situazione di mera temporanea difficoltà. (Nella specie, la società fallita aveva fatto riferimento alle spese di inizio attività e a contrasti tra soci, senza però spiegare quali prospettive di componimento vi erano nel breve periodo, circostanza quest'ultima che sola avrebbe potuto avallare il carattere transitorio della crisi).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)