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Sez. 1, Sentenza n. 13644 del 30/05/2013 (Rv. 626448 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - STATO D'INSOLVENZA - IN GENERE | Società in stato di liquidazione - Accertamento dello stato di insolvenza - Modalità - Sufficienza dell'attivo per il soddisfacimento eguale ed integrale dei creditori sociali - Necessità - Fondamento - Fattispecie in tema di fallimento di società esercente attività di coltivazione di una cava.
Stato
decisa il 2013-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626448-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - STATO D'INSOLVENZA - IN GENERE

Quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 legge fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto correttamente motivata la decisione con cui il giudice di merito aveva concluso per l'insufficienza del patrimonio di una società esercente attività di coltivazione di una cava ad assicurare l'integrale ed eguale soddisfacimento dei creditori sociali, dando rilievo al fatto che l'asta per la vendita dei macchinari aziendali fosse andata deserta, sia che l'autorizzazione alla coltivazione della cava fosse scaduta e non più rinnovata, circostanza, questa, apprezzata non nell'ottica della prosecuzione dell'attività, bensì sotto il profilo dell'ulteriore svalutazione subìta dal patrimonio sociale).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)