Sez. 3 - , Sentenza n. 23149 del 25/07/2022 (Rv. 665427 - 01)
CREDITO - CREDITO FONDIARIO | Mutuo "solutorio" utilizzato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario - Validità - Sussistenza - "Pactum de non petendo" - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.
CREDITO - CREDITO FONDIARIO
Il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa.
Cod. Civ. art. 1813, Cod. Civ. art. 1814, Cod. Civ. art. 1852, Cod. Civ. art. 1231
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)