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Sez. 1, Sentenza n. 1945 del 08/03/1999 (Rv. 523924 - 01)

MUTUO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Momento perfezionativo del contratto - Acquisto della disponibilità della somma da parte del mutuatario - Conseguenze in tema di mutuo di scopo.
Stato
decisa il 1999-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523924-01

MUTUO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la consequenziale nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità del mutuatario medesimo, non rilevando, a detto fine, che il contratto abbia le caratteristiche del mutuo cd. di scopo, nel quale sia previsto l'obbligo di utilizzare quella somma ad estinzione di altra posizione debitoria verso il mutuante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1813

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)