Sez. 4, Sentenza n. 1022 del 10/12/2015 Ud. (dep. 13/01/2016) Rv. 265737 - 01
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - POTERI DEL PRESIDENTE - IN GENERE | Questioni sul modo di conduzione dell'istruttoria - Immediata contestazione - Necessità - Decisione del giudice - Impugnabilità - Limiti.
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - POTERI DEL PRESIDENTE - IN GENERE
Ogni eventuale eccezione avente ad oggetto doglianze in ordine alla conduzione dell'istruttoria dibattimentale da parte del giudice deve essere immediatamente contestata dalle parti e la decisione o mancata decisione sull'incidente può assumere rilevanza nel giudizio di impugnazione solo in quanto abbia comportato la lesione dei diritti delle parti o viziato la decisione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 499 com. 6, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 506 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)