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Sez. 4, Sentenza n. 1022 del 10/12/2015 Ud. (dep. 13/01/2016) Rv. 265737 - 01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - POTERI DEL PRESIDENTE - IN GENERE | Questioni sul modo di conduzione dell'istruttoria - Immediata contestazione - Necessità - Decisione del giudice - Impugnabilità - Limiti.
Stato
decisa il 2015-12-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265737-01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - POTERI DEL PRESIDENTE - IN GENERE

Ogni eventuale eccezione avente ad oggetto doglianze in ordine alla conduzione dell'istruttoria dibattimentale da parte del giudice deve essere immediatamente contestata dalle parti e la decisione o mancata decisione sull'incidente può assumere rilevanza nel giudizio di impugnazione solo in quanto abbia comportato la lesione dei diritti delle parti o viziato la decisione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 499 com. 6, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 506 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)