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Sez. 6, Sentenza n. 909 del 18/11/1999 Ud. (dep. 27/01/2000) Rv. 216626 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - POTERI DEL PRESIDENTE - IN GENERE | Deposizioni testimoniali - Generica doglianza di cattivo uso dei poteri del presidente del collegio sul modo di conduzione dell'esame dei testi - Deducibilità in sede di impugnazione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-11-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216626-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - POTERI DEL PRESIDENTE - IN GENERE

La generica doglianza sul modo di conduzione del dibattimento da parte del presidente del collegio, il quale avrebbe condizionato le deposizioni testimoniali mediante interventi senza il rispetto delle regole del contraddittorio, non può conseguire alcun risultato utile in sede di impugnazione; prescindendo dalla considerazione che la violazione dell'art. 506 cod. proc. pen. non è sanzionata a pena di nullità da alcuna norma, ogni eventuale questione attinente alla conduzione del processo deve essere immediatamente contestata dalle parti e formalizzata nel corso del dibattimento e la decisione o mancata decisione sull'incidente, può assumere rilevanza nel giudizio di impugnazione, solo in quanto si accerti che essa abbia comportato la lesione dei diritti delle parti o viziato la decisione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 506 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 506 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)