Sez. 1, Sentenza n. 12212 del 29/12/1990 (Rv. 470324 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - IN GENERE - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - RIDUZIONE PER ELARGIZIONI EFFETTUATE DAL CONIUGE OBBLIGATO PER SPIRITO DI LIBERALITÀ - ESCLUSIONE.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - IN GENERE - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - RIDUZIONE PER ELARGIZIONI EFFETTUATE DAL CONIUGE OBBLIGATO PER SPIRITO DI LIBERALITÀ - ESCLUSIONE.*
L'assegno dovuto al coniuge separato o divorziato, per il mantenimento dei figli ad esso affidati, non può subire riduzioni o detrazioni in relazione ad altre elargizioni del coniuge obbligato in favore dei figli medesimi, ove queste risultino effettuate per spirito di liberalità per soddisfare esigenze ulteriori rispetto a quelle poste a base del predetto assegno, sicché restino ricollegabili ad un titolo diverso. (Conf 3303/80, mass n 407109).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 11, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)