Sez. 1, Sentenza n. 3303 del 20/05/1980 (Rv. 407109 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - QUANTIFICAZIONE - ELARGIZIONI PER SPIRITO DI LIBERALITA VERSO I FIGLI MEDESIMI - SUSSISTENZA - IRRILEVANZA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - QUANTIFICAZIONE - ELARGIZIONI PER SPIRITO DI LIBERALITA VERSO I FIGLI MEDESIMI - SUSSISTENZA - IRRILEVANZA.*
L'assegno dovuto al coniuge separato o divorziato, per il mantenimento dei figli ad esso affidati, non puo subire riduzioni o detrazioni in relazione ad altre elargizioni del coniuge obbligato, in favore dei figli medesimi, ove queste risultino effettuate per spirito di liberalita e per soddisfare esigenze ulteriori rispetto a quelle poste a base del predetto assegno, sicche restino ricollegabili ad un titolo diverso.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)