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Sez. L, Sentenza n. 8293 del 25/05/2012 (Rv. 622664 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Proporzionalità rispetto all'addebito - Valutazione del giudice di merito - Sindacato di legittimità - Limiti - Fattispecie relativa al licenziamento disciplinare di un direttore di banca per imprudente erogazione del credito.
Stato
decisa il 2012-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622664-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

Il giudizio di proporzionalità tra licenziamento disciplinare e addebito contestato è devoluto al giudice di merito, la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità, ove sorretta da motivazione sufficiente e non contraddittoria. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto adeguatamente motivata la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto proporzionato il licenziamento inflitto da un istituto di credito a un direttore di filiale, il quale reiteratamente aveva concesso aperture di credito per importi ingenti, senza congrua istruttoria, in favore di soggetti mai prima "affidati" e privi di apprezzabili garanzie).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)