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Sez. L, Sentenza n. 7948 del 07/04/2011 (Rv. 616660 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Gravità delle infrazioni commesse dal lavoratore e proporzione tra addebito disciplinare e sanzione - Interpretazione del giudice di merito - Valutazione - Censurabilità in cassazione - Portata - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616660-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA

In tema di verifica giudiziale della correttezza del procedimento disciplinare, il giudizio di proporzionalità tra violazione contestata e provvedimento adottato si sostanzia nella valutazione della gravità dell'inadempimento del lavoratore e dell'adeguatezza della sanzione, tutte questioni di merito che ove risolte dal giudice di appello con apprezzamento in fatto adeguatamente giustificato con motivazione esauriente e completa, si sottraggono al riesame in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto adeguatamente motivata la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto illegittimo e sproporzionato il licenziamento di un dipendente bancario che aveva negato alla società datrice di lavoro di aver comunicato ai propri colleghi di essere in procinto di presentare le dimissioni, dovendosi ritenere che la ricerca di un diverso posto di lavoro costituisca un fatto attinente alla sfera privata del lavoratore, suscettibile di assumere rilevanza disciplinare solo se accompagnato ad una effettiva violazione dell'obbligo di fedeltà).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)