Sez. 1, Sentenza n. 2174 del 14/03/1997 Cc. (dep. 09/04/1997) Rv. 207246 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE | Reato punito con pena alternativa - Applicazione di pena congiunta - Illegittimità - Consenso delle parti - Irrilevanza - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - IN GENERE
È illegittima la condanna a pena congiunta per contravvenzione punita con pena alternativa, ancorché in sede di patteggiamento le parti vi abbiano concordemente acconsentito. (Nella specie, il giudice di merito aveva ratificato l'accordo delle parti che prevedeva, in relazione alle imputazioni contestate - artt. 659, comma 1.ò, cod. pen., e 727, comma 1.ò, cod. pen. - una pena complessiva di venti giorni di arresto e lire 400.000 di ammenda, ritenuta la continuazione tra di esse).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 659 com. 1, Cod. Pen. art. 727 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)