Sez. 5, Sentenza n. 1796 del 19/04/1999 Cc. (dep. 18/05/1999) Rv. 213212 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - CONDIZIONI - SANZIONE SOSTITUTIVA | Pena detentiva - Astrattamente convertibile in sanzione pecuniaria - Condizioni soggettive che impediscono la conversione - Accordo tra le parti - Ratifica da parte del giudice - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - CONDIZIONI - SANZIONE SOSTITUTIVA
Non può trovare applicazione la procedura prevista dall'art 444 cod. proc. pen. nel caso in cui, per le condizioni soggettive dell'imputato, la pena detentiva non possa essere convertita in quella pecuniaria, così come stabilito nell'accordo intervenuto tra le parti. Invero, la richiesta di applicazione di pena detentiva da convertire, secondo l'accordo intervenuto, in sanzione pecuniaria, non può dar luogo a due richieste, tra loro alternative, ma deve necessariamente avere ad oggetto la applicazione di una pena concreta ed individuata, determinata congiuntamente dagli interessati. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza del pretore che, aveva determinato la pena, per il reato di emissione continuata di assegni in difetto di autorizzazione del trassato, nei termini concordati dalle parti, operando poi la conversione della stessa -sempre secondo quanto patteggiato- in sanzione pecuniaria, pur essendo stato l'imputato condannato per più di due volte nell'ultimo decennio per reati della stessa indole e, pertanto, trovandosi nella condizione di non poter beneficiare della conversione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 59 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)