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Sez. L, Sentenza n. 13749 del 19/12/1991 (Rv. 475122 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Qualifiche - Funzionari | Di banca - Estremi - Accertamento giudiziale - Incensurabilità in Cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 1991-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475122-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Qualifiche - Funzionari

La figura del funzionario di banca è caratterizzata da particolari ipotesi di investitura formale della qualifica e dal conferimento, da parte dell'istituto di credito, della facoltà di firma sociale consistente in un potere di rappresentanza da esercitarsi in via generale e continuativa nel nome e per conto della banca in relazione a mansioni che comportino il compimento di atti di contenuto generale pertinenti all'esercizio dell'impresa. L'accertamento del giudice di merito circa il compimento da parte del lavoratore bancario - ai fini del diritto del medesimo alla cosiddetta promozione automatica - di atti gestionali con rilevanza esterna (quali, nella specie, le operazioni di acclaramento ed attestazione dei valori contenuti nella corrispondenza) è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)