Sez. L, Sentenza n. 9020 del 03/07/2001 (Rv. 547882 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - FUNZIONARI | Qualifica di funzionario - Origine e disciplina contrattuale - Conseguenze - Valenza generale della nozione - Esclusione - Fattispecie relativa all'attribuzione della qualifica di funzionario di istituto bancario.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - FUNZIONARI
In relazione all'inquadramento in categorie dei lavoratori dipendenti, la qualifica di funzionario ha natura contrattuale, essendo istituita e definita dai contratti collettivi di singoli settori produttivi e, di conseguenza, non fa riferimento ad una nozione avente una valenza generale (nella specie, relativa all'attribuzione della qualifica di funzionario di istituto bancario, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva escluso la rilevanza della disposizione dettata dall'art. 37 R.D.L. n. 375 del 1936 - cosiddetta "legge bancaria" -, che impone alle banche di indicare per ogni concessione di mutuo i funzionari proponenti, dando rilievo esclusivo ai requisiti richiesti dalla disciplina collettiva, quale l'esercizio del potere di "firma sociale").
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Regio Decr. Legge 12/03/1936 num. 375 art. 37
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)