Sez. L, Sentenza n. 1077 del 11/02/1983 (Rv. 425864 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - PLURALITÀ DI CONSULENZE - CONTRASTO TRA DI ESSE - ACCOGLIMENTO DELLE CONCLUSIONI D'UNA DI ESSE - CONFUTAZIONE IMPLICITA DELLE ALTRE - CONFIGURABILITÀ - VIZI DEL PROCESSO LOGICO SEGUITO DALLA CONSULENZA ACCETTATA - INCIDENZA SULLA DECISIONE DEL GIUDICE.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - PLURALITÀ DI CONSULENZE - CONTRASTO TRA DI ESSE - ACCOGLIMENTO DELLE CONCLUSIONI D'UNA DI ESSE - CONFUTAZIONE IMPLICITA DELLE ALTRE - CONFIGURABILITÀ - VIZI DEL PROCESSO LOGICO SEGUITO DALLA CONSULENZA ACCETTATA - INCIDENZA SULLA DECISIONE DEL GIUDICE.*
Nel caso di contrasto fra due consulenti, ove il giudice del merito accolga le conclusioni del secondo di essi, non ha l'Obbligo di esaminare in modo espresso le risultanze del precedente accertamento, essendo la loro confutazione implicita nell'accettazione della nuova consulenza, fermo restando, peraltro che, nel caso di semplice accettazione da parte del giudice del parere di un consulente tecnico, gli eventuali vizi del processo logico dal medesimo consulente osservato si ripercuotono sulla decisione e gli omessi esami necessariamente la viziano.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 4, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 118, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 195, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 195
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)