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Sez. L, Sentenza n. 6562 del 20/12/1985 (Rv. 443630 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - DI UFFICIO - ACCOGLIMENTO DELLE CONCLUSIONI DIFFORMI DEL SECONDO CONSULENTE - OBBLIGO DI ESAME DI QUELLE DEL PRIMO - INSUSSISTENZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1985-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443630-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - DI UFFICIO - ACCOGLIMENTO DELLE CONCLUSIONI DIFFORMI DEL SECONDO CONSULENTE - OBBLIGO DI ESAME DI QUELLE DEL PRIMO - INSUSSISTENZA - LIMITI.*

Nel caso di contrasto tra due consulenti, ove il giudice del merito accolga le conclusioni del secondo di essi, non ha l'Obbligo di esaminare in modo espresso le risultanze del precedente accertamento, essendo la loro confutazione implicita nell'accettazione della nuova consulenza, ferma restando, peraltro, che nel caso di semplice accettazione da parte del giudice del parere di un consulente tecnico, gli eventuali vizi del processo logico seguito dal medesimo consulente si ripercuotono sulla decisione e gli omessi esami necessariamente la viziano. (Conf 4797/83, mass n 429690; (Conf 1077/83, mass n 425864).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 445

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)