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Sez. L, Sentenza n. 8922 del 11/05/2004 (Rv. 572781 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Spettanza al giudice di merito - Sindacabilità in Cassazione - Esclusione - Limiti - Fattispecie relativa ai requisiti per l'inquadramento nelle Ferrovie dello Stato come tecnico superiore della VII categoria.
Stato
decisa il 2004-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572781-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è demandata al giudice di merito, le cui valutazioni sono sindacabili in cassazione solo per violazione delle norme di ermeneutica contrattuale o per vizio di motivazione. (Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione del giudice di seconde cure che, nell'affermare che ai fini dell'inquadramento nella qualifica di tecnico superiore della settima categoria, a norma del c.c.n.l. per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, relativo al biennio 1987 - 1989, è richiesto l'espletamento anche di un'attività di coordinamento e controllo, aveva accertato il diritto della dipendente all'inquadramento nella VII categoria, sulla base della sola considerazione che la stessa, addetta, presso l'ufficio ragioneria, agli impegni di spese in conto capitale e spese correnti, controllava che gli ordinativi di spesa provenienti dalle diverse sedi non superassero la disponibilità annuale, omettendo di indagare se i parametri del controllo fossero predeterminati o consentissero spazi alla valutazione dell'addetta, e se l'esito del controllo potesse tradursi nella possibilità di influenzare la organizzazione dei settori di lavoro controllati, sia se, la dipendente disponesse dell'autonomia di iniziativa indispensabile per la configurabilità di una funzione di coordinamento e controllo su atti e documenti provenienti da altri settori di lavoro, la cui essenza, quale elaborazione del contenuto dei dati stessi al fine di pervenire ad un risultato nuovo e diverso, idonea a caratterizzare la professionalità del lavoratore di VII categoria, costituiva la premessa dell'argomentare del giudice.)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)