Sez. L, Sentenza n. 681 del 18/01/2001 (Rv. 543255 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Attribuzione del giudice di merito - Sindacabilità in cassazione - Esclusione - Limiti - Fattispecie relativa ai requisiti per l'inquadramento nelle Ferrovie dello Stato come tecnico superiore della settima categoria.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è demandata al giudice di merito, le cui valutazioni sono sindacabili in cassazione solo per violazione delle norme di ermeneutica contrattuale o per vizio di motivazione. (Nella specie il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva ritenuto che ai fini dell'inquadramento nella qualifica di tecnico superiore della settima categoria, a norma del c.c.n.l. per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, relativo al biennio 1987-1989, è richiesto l'espletamento anche di un'attività di coordinamento e controllo, che deve riguardare l'attività di altri dipendenti e non limitarsi a un coordinamento di atti).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)