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Sez. 3, Sentenza n. 2503 del 09/03/1991 (Rv. 471213 - 01)

Contratti in genere - Effetti del contratto - Esecuzione di buona fede | Buona fede - Contenuto - Comportamenti idonei senza apprezzabile sacrificio a preservare gli interessi reciproci - Obbligo delle parti.
Stato
decisa il 1991-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471213-01

Contratti in genere - Effetti del contratto - Esecuzione di buona fede

In tema di esecuzione del contratto (o del rapporto obbligatorio) la buona fede si atteggia come un impegno od obbligo di solidarietà, che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici del merito, i quali avevano ritenuto non conforme a buona fede la mancata cooperazione del promittente venditore in favore del promesso acquirente al fine di far conseguire a quest'ultimo un mutuo per il pagamento del prezzo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)