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Sez. 1, Sentenza n. 3610 del 24/02/2004 (Rv. 570418 - 01)

FIDEJUSSIONE - DEL FIDEIUSSORE - OBBLIGHI DEL FIDEJUSSORE DEL FIDEJUSSORE | Situazione normativa antecedente all'entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 - Operatività della garanzia - Sussistenza - Limiti - Principi di correttezza e di buona fede - Applicabilità - Necessità.
Stato
decisa il 2004-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570418-01

FIDEJUSSIONE - DEL FIDEIUSSORE - OBBLIGHI DEL FIDEJUSSORE DEL FIDEJUSSORE

In tema di fideiussioni ed in relazione alla situazione normativa esistente prima dell'entrata in vigore dell'art. 10 della legge 17 maggio 1992, n. 154, l'operatività della garanzia prevista dall'art. 1948 cod. civ. - che disciplina l'obbligazione del fideiussore del fideiussore e che rappresenta una specificazione della c.d. fideiussione "omnibus" - rimane esclusa, pur quando il contratto sia considerato valido sotto il profilo della determinabilità dell'oggetto e della deroga a quanto stabilito dall'art. 1956 cod. civ., ogni qualvolta il comportamento della banca beneficiaria della garanzia non sia improntato, nei confronti del fideiussore, al rispetto dei principi di correttezza e di buona fede, ai quali sia il debitore che il creditore sono tenuti ad uniformare il rispettivo comportamento, secondo quanto stabilito dagli artt. 1175 e 1375 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1948, Cod. Civ. art. 1956, Cod. Civ. art. 1938, Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)