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Sez. L - , Sentenza n. 3647 del 07/02/2019 (Rv. 652882 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Revoca del licenziamento - Accettazione della revoca - Libertà di forma - Comportamenti taciti del lavoratore - Ricostruzione della volontà abdicativa del lavoratore - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652882-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE

La revoca del licenziamento non richiede la forma scritta atteso il principio per cui i negozi risolutori degli effetti di atti che richiedono - come il licenziamento - la forma scritta non sono assoggettati ad identici requisiti formali in ragione dell'autonomia negoziale, di cui la libertà di forma costituisce, in mancanza di diversa prescrizione legale, significativa espressione. E parimenti libera, per le medesime ragioni, la forma dell'accettazione, da parte del lavoratore, della revoca del licenziamento, che può avvenire anche in forma tacita o presunta, ma il relativo accertamento presuppone una ricostruzione della volontà abdicativa, anche attraverso elementi indiziari ex art. 2729 c. c., in termini certi e idonei a consentire di attestare, in modo univoco, la volontà del lavoratore a rinunziare ad un diritto già entrato nel suo patrimonio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)